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Statuto


Allegato “A” all’Atto Costitutivo

STATUTO

Art. 1  STATUTO

E’ costituita l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica denominata: “ASD CAGLIARI BACK SCHOOL”.

Art. 2 SEDE

  • L’Associazione ha sede in Monserrato.
  • L’Associazione sportiva dilettantistica è una libera associazione di fatto amministrativamente autonoma, regolata a norma dell’art. 18 della Costituzione e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Non ha fini di lucro.
  • Usa come abbreviazione le lettere CBS.

Art. 3 OGGETTO E SCOPO

3.1  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità di promozione sportiva dilettantistica: la realizzazione di iniziative volte alla diffusione alla pratica e alla conoscenza dello sport, con particolare riferimento alle seguenti discipline “Calcio”, Calcio a 5”, Calcio a 7”. 

A tal fine l’Associazione potrà:

  • Promuovere attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani compresa l’attività didattica per l‘avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  • Agevolare l’accesso alle attività sportive dilettantistiche promosse ai giovani disagiati;
  • Sviluppare la promozione le attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani con Palestre, Centri Sportivi, ecc;
  • Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Coni, Distretti Scolastici, ecc;
  • Offrire agli associati l’opportunità di promuovere e diffondere le diverse attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione al Calcio compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;
  • Indire corsi di avviamento allo sport;
  • Organizzazione e promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche, promozionali, giovanili ed amatoriali secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
  • La promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
  • Possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere indicate al punto 3.1;
  • L’associazione potrà, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive
  • L’associazione, sempre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali potrà organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare in via meramente occasionale e marginale attività di sponsorizzazione nei confronti di imprese commerciali, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali per la  promozione sportiva;
  • Richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, dalle Province,dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu senso;
  • Acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi. Nonché allestire locali adeguati allo scopo.

3.2  I colori sociali della Società sono azzurro, azzurro/bianco.
3.3  L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 3.1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse  di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

    • Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, Privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
    • Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e quindi attualmente nella complessiva misura di 30,00 (trenta/00) euro versati in denaro contante dai Fondatori stessi.
    • Per l’adempimento dei suoi compiti, l‘Associazione dispone delle seguenti entrate:
  • dei versamenti effettuasti dai Soci fondatori originari;
  • da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
    • Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione dell’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l’importo l’anno precedente.
    • L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.
    • I versamenti a fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.
    • Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, e per successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale.

Art. 5 SOCI

    • Sono aderenti all’Associazione:
    • i Soci Fondatori;
    • i Soci Ordinari.
    • L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo.
    • L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.
    • Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di Dotazione dell’Associazione stessa.
    • Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
    • Chiunque  aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La comunicazione della recessione dovrà essere inviata al Presidente dell’Associazione stessa con raccomandata R.R..
    • In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire all’Arbitro di cui al presente Statuto; in tale caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.
Art. 6 ADESIONE

Tutti coloro che sono interessati possono aderire all'Associazione. L'accettazione della domanda di adesione è deliberata, con maggioranza ordinaria, dal Consiglio Direttivo.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente, ed ha efficacia all’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. L'esercizio di tale facoltà non comporta alcun diritto sul fondo dell'Associazione, a titolo di rimborso, restituzione di quanto conferito o elargito o ad altro titolo.

Art. 7 ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza ordinaria l'esclusione dell'associato, oltre che nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di contribuzione di cui ai punti 20, quando l'associato non partecipa ripetutamente all'Assemblea e alle attività intraprese dall'Associazione e non dà contributo morale o materiale alla vita dell'Associazione.
L'esclusione non comporta alcun diritto sul fondo dell'Associazione, a titolo di rimborso o restituzione di quanto elargito o conferito ad altro titolo.

Art. 8 ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
  • Il Presidente-Amministratore del Consiglio Direttivo;
  • Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • Il Consiglio Direttivo.
Art. 9 L’ASSEMBLEA
    • L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione
    • L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:
      • Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente.
      • Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.
      • Delibera sulle modifiche al presente Statuto.
      • Approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l’attività dell’Associazione.
      • Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
      • Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
    • L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all’Associazione.
    • La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza contenenti l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata ameno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti di tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
    • Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
    • Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.
Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
    • L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (quindici) membri, compresi il Presidente-Amministratore ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo, cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.
    • Il Consiglio Direttivo nomina Segretario e Tesoriere.
    • Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni di uno dei Consiglieri.
    • Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda a almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi con posta prioritaria non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell’adunanza,  nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
    • Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.
    • E’ fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 11 MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATITO

La modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è disposta dal Consiglio Direttivo con delibera assunta con la maggioranza dei 3/4 dei presenti e presentata all'Assemblea.

Art. 12 IL PRESIDENTE-AMMINISTRATORE

    • Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
    • Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
    • Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ve se presenti la necessità.
    • Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea,  corredandoli di idonee relazioni.

Art. 13 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.

Art. 14 IL SEGRETARIO

È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei ¾. È l'organo coadiutore del Presidente-Amministratore e dell'Assemblea, redige il verbale di Assemblea, predispone e invia gli avvisi di convocazione dell'Assemblea, fornisce informazioni a terzi ed associati sull'attività e condizioni di partecipazione dell'Associazione, tiene l'elenco degli associati. Fa parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 IL TESORIERE

È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei ¾. Tiene la contabilità e redige il Bilancio consuntivo e preventivo. La carica di Tesoriere è cumulabile con le altre cariche. Segretario e Tesoriere restano in carica un anno; è ammessa la riconferma delle nomine senza limite di tempo. L'incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla sua effettiva sostituzione. Fa parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell’Associazione e il libro delle Convocazioni e Deliberazioni Arbitrali.

Art. 17 BILANCIO CONUNTIVO E PREVENTIVO
    • Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
    • Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 18 AVANZI DI GESTIONE

    • All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione on siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
    • L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 19 DURATA

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 20 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nell'ipotesi di impossibilità di raggiungimento dello scopo, è disposto con delibera dell'Assemblea assunta con la maggioranza di ¾ dei presenti.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha  l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità. Sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e tra gli associati e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto al Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione.

Art. 22 LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art. 23 COMPOSIZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto è composto da 23 (ventitre) articoli, 7 (sette) pagine e fin qui della presente.

 

Letto ed approvato nella seduta del giorno 27 del mese settembre dell’anno 2008.

 

 

 

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